Separazione Divorzio Avvocato Parma
Gli avvocati matrimonialisti / divorzisti assistono le coppie nella gestione della crisi familiare, perciò si dovrebbe parlare di avvocati “familiaristi”.
I cc.dd. avvocati familiaristi, non si limitiamo a seguire i risvolti legali dei contrasti e delle rotture nel rapporto di coppia, ma affiancano i coniugi, i genitori, i nonni e i parenti nella tutela dei propri diritti all’interno e al di fuori della famiglia.
E’ opportuno dunque precisare che l’espressione “diritto di famiglia” racchiude in sé tutta quella serie di norme, provenienti principalmente dal codice civile, dedicate alla disciplina dei rapporti familiari.
In particolare vi rientrano i rapporti di parentela e affinità, così come i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal matrimonio, i rapporti fra genitori e figli, i rapporti fra genitori non coniugati, le famiglie di fatto e, da ultimo, vi rientrano gli istituti della separazione personale dei coniugi e del divorzio.
Per l’addebito di responsabilità della separazione in capo ad uno dei due ex coniugi, è necessario verificare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali e non da altri fattori esterni (nella specie, la Corte ha sottolineato che la situazione d’intollerabilità della convivenza era maturata in una fase immediatamente vicina al deposito del ricorso di separazione personale e quindi per ragioni diverse dalla violazioni degli obblighi matrimoniali. Infatti, le denunce presentate dalla moglie per maltrattamenti, anche se successivamente risultate infondate, erano per tutelare i figli dal deterioramento del clima familiare, dovuto alla prossimità del ricorso per la separazione). Cass. n. 1867/2016
In tema di prova in ordine alla capacità reddito-patrimoniale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l’esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di essi abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice che di essi abbia fatto uso ha l’obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l’asimmetria comportamentale ed informativa un comportamento da cui desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma secondo, c.p.c.. Cass. n. 225/2016