Avvocato Parma Mobbing

 

L’espressione “mobbing” fa riferimento ad una condotta protratta nel tempo e tenuta dal datore di lavoro, dal superiore gerarchico o dagli stessi colleghi nei confronti del lavoratore.

La condotta si manifesta con maltrattamenti, offese, aggressioni, umiliazioni, intimidazioni, volte alla prevaricazione e alla persecuzione psicologica tali da determinare la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e della sua personalità.
Oltre alla protrazione nel tempo degli atteggiamenti su citati, ciò che connota il mobbing è la pretestuosità della condotta, nonché la sua idoneità offensiva.mobbing

I singoli atti possono essere anche legittimi, ma nel complesso, e se animati dalla volontà di persecuzione, discriminazione ed emarginazione del dipendente, perdono tale caratteristica di legittimità e determinano una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al soggetto agente.

Il lavoratore, dunque, previa dimostrazione del comportamento illegittimo e prevaricatore, avrà la possibilità di chiedere il risarcimento di tutti i danni, eventualmente anche biologici, subiti e subendi a causa del mobbing.

Oltre alla responsabilità civile, tuttavia, il mobbing può avere anche dei risvolti penalistici, potendo le singole condotte integrare reati quali, ad esempio, maltrattamenti, lesioni, violenza privata, estorsione, ingiuria, diffamazione, abuso d’ufficio.

Il mobbing può verificarsi anche al di fuori del luogo di lavoro. Parliamo del cd. mobbing familiare, che si verifica quando le condotte vessatorie e prevaricatrici volte alla mortificazione della vittima si verificano all’interno della famiglia.