Avvocato Parma civile

Nel diritto civile vengono comprese una moltitudine di istituti e di fattispecie che si verificano quotidianamente.

A mero titolo esemplificativo si possono indicare i contratti tra privati e con le aziende, controversie relative a condominio, immobili, sfratti e locazioni, risarcimento dannisinistri stradali, infortuni, malasanità, recupero creditidanno da vacanza rovinata, turismo.

La tutela dei consumatori nell’ambito di telefonia, energia, internet, banche, transazioni on line. Responsabilità professionali e da fatto illecito.

Controversie di lavoro.

Sempre di maggiore attualità risulta il diritto delle nuove tecnologie e l’informatica giuridica legata alla consulenza nelle problematiche giuridico-informatiche in settori tecnologici particolarmente avanzati, spesso non ancora adeguatamente regolamentati, basti pensare alle problematiche legali inerenti internet oppure i social network e le nuove fattispecie di reati perpetrati a mezzo internet le cc.dd. truffe on line.

L’ art. 2059 c.c., che disciplina il danno non patrimoniale, va interpretato nel senso di riferirsi, oltre ai danni morali derivanti da ipotesi di reato, anche alla lesione di tutti gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, come il danno alla salute e/o il danno biologico, o altri danni esistenziali e/o non patrimoniali, sempre relativi ad interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, di una certa gravità o che superano la soglia minima della normale tollerabilità. Cass. 3/2016.

La pubblicazione di una fotografia nella pagina personale del social network Facebook, in mancanza di altre emergenze probatorie di segno contrario (come ad esempio, nel caso di una fotografia, l’indicazione sulla foto stessa del nome di una terza persona quale autore) può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale le immagini sono pubblicate, per cui è permesso a chiunque accedere ai contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale e a condividerli su Facebook o sugli altri social network connessi a Facebook, ma non è consentito riprodurre e diffondere altrove tali contenuti senza il consenso del titolare dei diritti; in presenza di tali indizi si ha un’inversione dell’onere della prova per cui la titolarità dei diritti fotografici si presume in capo a chi ha pubblicato il contenuto e affinché la riproduzione non venga considerata abusiva, spetta al riproduttore dimostrare che l’uso si è basato sul prelevamento di un file digitale non coperto da diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la fotografia su Facebook.  Tribunale Roma, n. 12076 /2015

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