Avvocato Parma Diritto penale

Con particolare interesse e dedizione per la materia, si presta consulenza e assistenza giudiziale in difesa di coloro che si trovano sottoposti ad un procedimento penale, o sono ancora indagati, dinanzi al Giudice di Pace, al Tribunale o alla Corte d’Assise.

La difesa tecnica, al di là della sua obbligatorietà (di fiducia, d’ufficio e a spese dello Stato), è fondamentale dal momento che le scelte fatte nel corso del giudizio ne condizionano l’andamento e gli effetti che si ripercuotono notevolmente sull’indagato / imputato.

Per questo viene scelta con cura e attenzione la strategia difensiva, coinvolgendo il Cliente dal momento delle indagini difensive all’instaurazione del procedimento e nella eventuale fase esecutiva della pena.penalista
L’attività si rivolge anche alle vittime di fatti delittuosi che desiderino chiedere il penale risarcimento danni attraverso la costituzione di parte civile o l’’azione nel giudizio civile.
L’assistenza è prestata anche nella proposizione della denuncia – querela e per tutto il corso del procedimento.

penale

Nel delitto di stalking è l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. Cass. n. 4301/2015

Il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile (nella specie, relativa all’accusa di lesioni colpose nei confronti del padrone di un cane, che aveva azzannato delle persone dopo essere fuoriuscito dalla abitazione a causa di un guasto al sistema di chiusura del cancello, il fatto che tale guasto si fosse già verificato risultava concettualmente incompatibile con il proprium del caso fortuito, caratterizzato dall’imprevedibilità dell’accadimento, ossia dalla assoluta episodicità e straordinarietà). Cass.n. 15713/2015