Avvocato Parma turismo danno vacanza rovinata

 

Si tratta in particolare di quel danno risarcibile che il viaggiatore ha subito per non aver goduto dell’occasione di svago o di riposo che la vacanza solitamente offre.

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La giurisprudenza è stata altalenante sul punto, configurante tale danno a volte come patrimoniale, quindi suscettibile di valutazione economica, e a volte non patrimoniale, e dunque come una sorta di danno morale. In quest’ultimo caso, il danno da vacanza rovinata sarebbe fondato sul combinato disposto dell’art.2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza sua colpa, ha diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator.

Il riferimento specifico va a quelle situazioni di disagio determinate da disservizi o problemi vari, come l’overbooking, la perdita dei bagagli, la cancellazione dei voli, le inadeguate informative sulle strutture alberghiere etc. , che identificano un non coretto adempimento del contratto di viaggio.

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Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso. Cass. n. 14662/2015

In materia di danno da vacanza rovinata il mancato avviso della mancata partenza del bagaglio certamente materializza un danno in capo all’attore, consistente in uno stato di stress e di disagio derivante dalla mancata possibilità di poter utilizzare il proprio bagaglio e dalla mancanza di notizie relative allo stesso. Tribunale Torre Annunziata, n. 1588/2014