Avvocato Parma Risarcimento danni

Il danno risarcibile può avere una duplice natura; può essere infatti patrimoniale o non patrimoniale, intendendosi per il primo, quel tipo di danno che si identifica con una perdita economicamente valutabile sotto la forma di un lucro cessante (mancato guadagno) o danno emergente (lesione patrimoniale); mentre il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, come il diritto alla salute, all’integrità fisica etc, racchiudente le varie forme di danno morale, biologico ed esistenziale.

risarcimento danni

Secondo il principio del neminem laedere, ognuno deve comportarsi nell’ambito della società civile in modo tale da non recare pregiudizio ad alcuno. Nel momento in cui un soggetto tiene un comportamento pregiudizievole in violazione del predetto principio, a carico dello stesso scaturisce l’obbligo di risarcire il danno nei confronti del danneggiato.

Oggetto del risarcimento è il danno ingiusto, ossia quel danno derivante da un comportamento non autorizzato o imposto da una norma. In tal senso si distingue dall’indennizzo, vale a dire quel ristoro del danno patito a causa di un comportamento autorizzato dall’ordinamento ma comunque lesivo nei confronti di soggetti terzi, i quali dunque hanno il diritto di essere indennizzati.

incidente

L’ art. 2059 c.c., che disciplina il danno non patrimoniale, va interpretato nel senso di riferirsi, oltre ai danni morali derivanti da ipotesi di reato, anche alla lesione di tutti gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, come il danno alla salute e/o il danno biologico, o altri danni esistenziali e/o non patrimoniali, sempre relativi ad interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, di una certa gravità o che superano la soglia minima della normale tollerabilità. Cass. 3/2016.

Qualora (come nel caso di specie) il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l’esistenza del danno risarcibile o il suo collegamento causale all’illecito, ove la parte interessata non fornisca in concreto le relative prove. L’eccezione di compensatio lucri cum damno costituisce un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Quando il militare subisce menomazioni dell’integrità fisica per le quali concorrono il trattamento consistente nella pensione privilegiata e il risarcimento del danno spettante in base alle regole del codice civile, il giudice del merito è tenuto a verificare se e in quale misura il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l’erogazione della pensione privilegiata, escludendo la possibilità di cumulo quando dalla comparazione tra il danno liquidato a norma del codice civile e le somme corrisposte dall’amministrazione (rese omogenee nella comparazione con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno sia stato integralmente coperto dalla pensione privilegiata, ed ammettendola, invece, nei casi in cui il danno liquidato risulti superiore al trattamento corrisposto dall’amministrazione e nei limiti della differenza. Qualora l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato, adempia con ritardo nei confronti di quest’ultimo al debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, la sua obbligazione verso il danneggiato può superare i limiti del massimale (per mala gestio, cd. impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora, ed oltre questo. Tribunale Bari, n. 4937/2015.