Gli avvocati matrimonialisti / divorzisti assistono le coppie nella gestione della crisi familiare, perciò si dovrebbe parlare di avvocati “familiaristi”.
I cc.dd. avvocati familiaristi, non si limitiamo a seguire i risvolti legali dei contrasti e delle rotture nel rapporto di coppia, ma affiancano i coniugi, i genitori, i nonni e i parenti nella tutela dei propri diritti all’interno e al di fuori della famiglia.
E’ opportuno dunque precisare che l’espressione “diritto di famiglia” racchiude in sé tutta quella serie di norme, provenienti principalmente dal codice civile, dedicate alla disciplina dei rapporti familiari.
In particolare vi rientrano i rapporti di parentela e affinità, così come i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal matrimonio, i rapporti fra genitori e figli, i rapporti fra genitori non coniugati, le famiglie di fatto e, da ultimo, vi rientrano gli istituti della separazione personale dei coniugi e del divorzio.
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (accolta, nella specie, la domanda di modifica del contributo da versare ai figli maggiorenne avanzata dal genitore onerato, atteso che entrambi i ragazzi frequentavano l’Università, dalla quale non avevano saputo trarre profitto: uno, infatti, risultava iscritto al Corso di Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno e aveva superato soltanto 4 esami; l’altro, fuori corso per la quarta volta al corso di laurea in Cultura e Amministrazione dei beni Culturali, aveva superato meno della metà degli esami complessivi). Cass. n. 1858/2016
L’affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, previsto dalla legge sul divorzio, analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi, è istituito che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze. Cass. n. 13504/2015