revoca licenza porto armi caccia

revoca licenza porto armi caccia

Estratto SENTENZA N. 00569/2017  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
(omissis) …

sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Cremona – Questura di Cremona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
– DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO IN DATA 11/8/2015, RECANTE IL DIVIETO DI DETENERE ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI, CON OBBLIGO DI CEDERLE A TERZI NON CONVIVENTI ENTRO 150 GIORNI, SALVO PROVVEDERE A PROPRIE SPESE ALLA DISATTIVAZIONE O ROTTAMAZIONE;
– DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 5/10/2015, RECANTE LA REVOCA IMMEDIATA DEL PORTO D’ARMA;
– DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, COLLEGATO E CONSEGUENTE, COMPRESO IL PROVVEDIMENTO DEI CARABINIERI DI CAMISANO DI RITIRO DELLE ARMI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno – Prefettura di Cremona – Questura di Cremona;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Riferisce il ricorrente essere titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo.
B. Espone altresì che, il 19/3/2015, subiva il ritiro delle armi e delle munizioni di proprietà da parte dell’Arma dei Carabinieri di (omissis). Con il decreto prefettizio 19/8/2015, veniva emesso il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto il ricorrente non darebbe il pieno affidamento di non abusare dei manufatti “alla luce dei comportamenti conflittuali, sia fisici che verbali, tenuti nei rapporti familiari e di convivenza”. Di seguito, anche la Questura di (omissis) adottava analogo provvedimento restrittivo, revocando la licenza di porto d’armi.
C. Con il ricorso all’esame il Sig. -OMISSIS- impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
a) Violazione degli artt. 11, 39 e 40 del TULPS, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, e per omessa considerazione di fatti rilevanti, dato che la discrezionalità riconosciuta al Prefetto non è illimitata e non può sfociare in scelte arbitrarie o irrazionali, ma deve fare riferimento a circostanze oggettive, esplicitate in una motivazione puntuale; nel caso di specie la misura si rivela abnorme in quanto, nel corso dell’animata discussione familiare del 19/3/2015, il diverbio era intervenuto tra i fratelli -OMISSIS-, mentre il ricorrente era rimasto estraneo ed anzi con la madre si era rivolto all’autorità di pubblica sicurezza alla ricerca di una mediazione (i presenti non raggiungevano l’intesa e ogni decisione era rinviata ai giorni successivi); la ricostruzione circa una presunta “tensione” (rapporto informativo dei Carabinieri – doc. 4) è smentita dalle risultanze documentali, visto che il ricorrente si è limitato a raggiungere i familiari, rimettendosi all’autorità e invocando l’intervento conciliativo; l’esponente non ha assunto condotte conflittuali di carattere fisico (evocate dai Carabinieri) e non è neppure corretto riportarsi alle presunte “gravi tensioni familiari”; l’esponente è privo di precedenti penali e ha sempre tenuto uno stile di vita irreprensibile;
b) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e mancato apprezzamento di fatti rilevanti, in quanto sono mancati gli indispensabili accertamenti e le valutazioni sulla vicenda, e la dovuta comparazione della vicenda intercorsa con l’intera condotta di vita dell’interessato; in punto di fatto, dai primi mesi del 2015 -OMISSIS- -OMISSIS- non coabita con i fratelli ma risiede in altra abitazione a 500 metri dalla residenza di famiglia (e ivi detiene le armi); inoltre, ha cessato ogni attività nell’azienda agricola, e mantiene le armi solo per un valore affettivo (visto che sono state tramandate in eredità dal padre), non avendo mai esercitato l’attività venatoria o di tiro a volo.
D. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
E. Con ordinanza n. 2145, depositata il 26/11/2015 presso la Segreteria della Sezione, è stata accolta parzialmente la domanda cautelare, limitatamente all’obbligo di conservazione delle armi presso i Carabinieri di (omissis).
F. Alla pubblica udienza del 20/4/2017 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente censura le determinazioni con le quali l’autorità amministrativa ha disposto il divieto di detenzione armi e del relativo munizionamento, e la revoca del porto d’armi.
1. Osserva anzitutto il Collegio che il potere in materia di rilascio o di revoca della licenza di porto d’armi (e dell’affine autorizzazione alla detenzione) è finalizzato alla tutela del bene primario dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2. La giurisprudenza dei giudici d’appello è costante nell’affermare, nel nostro ordinamento, il divieto per i cittadini di portare le armi, sancito dall’art. 699 del codice penale e dall’art. 4 comma 1 della L. 110/75, per cui la licenza costituisce eccezione a una preclusione di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 14/2/2017 n. 647; sez. III – 26/10/2016 n. 4495): l’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia giustifica l’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione, il quale “non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 8/4/2016 n. 434). Inoltre, l’art. 43 del TULPS consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo se vi sia una capacità di abuso, ma anche (in alternativa) l’assenza di una buona condotta per la commissione di fatti, pure estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato: Consiglio di Stato, sez. III – 7/3/2016 n. 922 e i precedenti citati).
3. L’apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze già rilasciate e, in definitiva, l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza e a prevenzione di ogni possibile “vulnus” all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa. L’ampia sfera decisionale di cui gode l’amministrazione in materia – circa fatti che ad un ragionevole apprezzamento possono indurre ad ipotizzare un uso improprio dell’arma e quindi far ritenere carente l’affidabilità del soggetto – è sindacabile dal giudice sotto il profilo dell’abnormità e del travisamento del fatto o dell’inattendibilità della valutazione, quali risultano dalla motivazione del provvedimento.
4. Venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie all’esame, il Tribunale deve concludere – alla luce della documentazione prodotta dall’amministrazione resistente – che il comportamento del ricorrente è stato oggetto di corretta valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
5. L’impugnato verbale di ritiro cautelativo delle armi dei Carabinieri di (omissis), datato 19/3/2015, dà conto di quanto accaduto, ossia dell’acceso diverbio insorto tra i 3 fratelli. Se la lite è scoppiata in particolare tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (il primo ha riferito di uno scontro fisico avuto con il secondo), -OMISSIS- e la madre si sono presentati in Caserma successivamente, rappresentando le offese e le minacce subite da -OMISSIS-. Il tentativo di calmare la situazione non ha sortito effetti, e il verbale riferisce del forte astio tra tutti i familiari contendenti i quali “anche nel momento che uscivano dagli Uffici continuavano a inveire l’uno contro l’altro minacciandosi reciprocamente di cacciarsi di casa l’uno con l’altro …”. Peraltro, la nota 21/5/2015 dei Carabinieri del Comando di (omissis) (doc. 4 – che racchiude la proposta di divieto di detenzione armi) ripercorre la vicenda accaduta in Caserma il 19/3/2015, dando conto di un livello di tensione talmente alto – originato dalla cattiva gestione (addebitata a -OMISSIS- -OMISSIS-) dei ricavi dell’Azienda agricola – da giustificare il ritiro cautelare delle armi detenute. La nota aggiunge che, al momento della consegna ai Carabinieri, il fratello -OMISSIS- inveiva contro -OMISSIS-, s’impossessava arbitrariamente di un fucile da caccia e lo sbatteva a terra danneggiandolo. All’episodio è seguita una querela, sporta da -OMISSIS- nei confronti del familiare autore del gesto.
6. Affrontando situazioni analoghe questo T.A.R. ha elaborato i seguenti principi (cfr. sentenze Sezione II – 9/5/2012 n. 807; 28/1/2014 n. 104; 5/12/2016 n. 1673; 6/2/2016 n. 192; 25/2/2015 n. 340, confermata in appello da Consiglio di Stato, sez. III – 3/5/2016 n. 1703):
• in linea generale – valorizzando anche la semplice denuncia o segnalazione – ogni plausibile negligenza deve indurre a particolare cautela circa il cattivo uso delle armi durante eventuali future manifestazioni di irresponsabilità;
• non debbono essere insinuati dubbi sul requisito dell’affidabilità, che in una materia delicata come quella afferente all’uso delle armi deve sussistere in maniera piena e limpida;
• persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all’impulsività con reazioni incontrollate;
• una non lineare ricostruzione dei fatti non interferisce con la natura deplorevole di una condotta aggressiva;
• un’eventuale resipiscenza ex post non elimina la portata del gesto, e non permette di escludere ulteriori episodi connotati da scarso autocontrollo;
• anche la titolarità della licenza da molti anni e una condotta di vita del tutto rispettabile non sono idonee a controbilanciare un comportamento che assume valore ostativo, il quale ben può rappresentare la spia di un dissapore profondo che consiglia l’adozione di misure preventive efficaci.
7. Premesso che i verbali redatti dai Carabinieri fanno fede di quanto rappresentato sino a querela di falso (e che non è indispensabile la presenza fisica dell’estensore nel luogo di svolgimento dei fatti), è acclarata nella fattispecie un’accentuata litigiosità (per questioni connesse alla suddivisione dei ricavi dell’Azienda agricola gestita, all’epoca, congiuntamente) tra congiunti che abitavano a stretto contatto, la quale ha oltrepassato la fisiologica dinamica delle “divergenze di vedute” e la normale conflittualità dei rapporti di lavoro, raggiungendo un livello di elevatissima tensione culminato in minacce proferite anche in Caserma alla presenza dei Carabinieri. Lo screzio ha indotto il fratello del ricorrente ad assumere una condotta aggressiva anche al momento del ritiro cautelativo delle armi, e ad essa è seguita la presentazione di una querela da parte del ricorrente.
8. In definitiva questo T.A.R. ritiene di per sé ragionevole – e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità – la scelta dell’amministrazione di prevenire che le situazioni possano degenerare, disponendo il ritiro della licenza di detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi sia stato coinvolto in minacce, anche se ha principalmente assunto il ruolo di vittima, e ciò per la relazione sottostante connotata da accesa conflittualità. L’allontanamento dall’abitazione familiare e il mutamento dell’attività lavorativa – eventi peraltro concomitanti o successivi agli episodi che giustificano i provvedimenti impugnati – non scongiurano il rischio di degenerazioni e di strascichi ulteriori tra i fratelli. Anche l’avvenuta remissione di querela (cfr. verbale del 29/2/2016 in atti) è ampiamente posteriore alla data di emanazione degli atti impugnati, e in ogni caso non elimina i pericoli già evidenziati al precedente paragrafo n. 6.
9. In conclusione il provvedimento è adeguatamente motivato e fa seguito ad un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato.
10. In definitiva il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altra persona fisica individuata nella sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017