avvocato divorzista parma
estratto Cassazione n. 6164 del 26/03/2015
Il Tribunale di (omissis), con sentenza n. 3906/12, nel giudizio di separazione fra (omissis) e (omissis), ha respinto le contrapposte domande di addebito e quella della (omissis) di riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento.
Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la (omissis) affermando che la breve durata del matrimonio non poteva valere a precludere il suo diritto all’assegno di mantenimento a fronte di una marcata sperequazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi e di un elevato tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
La Corte di appello di (omissis) ha respinto l’appello rilevando il difetto del presupposto dell’instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre per cassazione (omissis) deducendo: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell’art. 45 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 156 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..
Si difende con controricorso (omissis).
Diritto
Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata appare conforme all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. civ. sezione 1 n. 7295 del 22 marzo 2013) secondo cui in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ma non anche – salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dell’assegno. Tale presupposto negativo è stato infatti riscontrato dalla Corte di appello di (omissis) nella durata brevissima del matrimonio (sono intercorsi meno di cento giorni dalla data del matrimonio al deposito del ricorso per separazione) e nella ancor più breve durata della convivenza (dieci giorni) alla fine della quale i coniugi hanno già manifestato la propria volontà di non instaurare alcun vincolo significativo tra loro e hanno iniziato a discutere delle condizioni della separazione.
Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (omissis)