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Agenzia Entrate estratti
CIRCOLARE N. 2/E 21 febbraio 2014
9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o
la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore
si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in
essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso.
Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di
trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1°
gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.
L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali
disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.
In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti
già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n.
18 ( paragrafo n. 1.15).
CIRCOLARE N. 27/E 21 giugno 2012
- ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
2.1 Disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di
accordi di separazione e divorzio
D: Si chiede di conoscere se per gli atti di trasferimento in favore dei figli
effettuati nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio possa trovare
applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge n. 74 del
1987.
Tale disposizione prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro ed ogni
altra tassa, tra l’altro, per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio…”.
Il quesito proposto riguarda, in particolare, il trattamento da riservare all’atto con
il quale, nell’ambito di un accordo di separazione consensuale, un genitore, in
qualità di proprietario della casa coniugale, dispone il trasferimento della nuda
proprietà dell’immobile in favore dei figli.
R: L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o
la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa“.
Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202,
l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il
beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente
nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in
breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni
che gravano sul coniuge non affidatario della prole.
Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono
a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere
nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso.
L’esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi
applicabile ad accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili
ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento
della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge –
cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347) ma anche ad accordi aventi ad oggetto
disposizioni negoziali in favore dei figli.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11458 del 2005, ha
precisato che “la norma speciale contenuta nell’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74
(…) dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione “dall’imposta di bollo, di
registro e da ogni altra tassa” di “tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti
relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti del matrimonio” si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da
garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto
per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale
25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (in
questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 15
aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è
enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202)”.
La richiamata interpretazione giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che
gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi
matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole,
costituiscono, talvolta, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere
patrimoniale.
Pertanto, l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987
deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli
disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo
dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto,
preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli,
contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale.
2.2 Trasferimento, nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio,
dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’
anteriormente al decorso del quinquennio
D: Si chiede di conoscere se si verifica la decadenza dall’agevolazione ‘prima
casa’, fruita in sede di acquisto dell’immobile, nel caso di trasferimento della
casa coniugale, effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio,
da parte di uno o di entrambi i coniugi.
In particolare, viene chiesto di conoscere se si verifica la decadenza
dall’agevolazione nel caso in cui, nell’ambito dell’accordo omologato dal
tribunale, venga previsto che:
- a) uno dei coniugi trasferisca all’altro, prima del decorso del termine di
cinque anni dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale,
acquistata con i benefici ‘prima casa’;
- b) in alternativa che entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa
coniugale, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, con rinuncia da
parte di uno dei coniugi a favore dell’altro all’incasso del ricavato della
vendita.
R: La nota II –bis) all’articolo 1 Tariffa, parte prima, allegata al TUR dispone, al
comma 4, la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ qualora si proceda al “…
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i
benefici … prima … del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto”.
Al verificarsi della decadenza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero della
“differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall’applicazione dell’aliquota agevolata”, nonché all’irrogazione della sanzione
amministrativa pari al 30 per cento e degli interessi di mora.
In caso di vendita dell’immobile nel quinquennio, la decadenza
dall’agevolazione può essere evitata, in base a quanto previsto dalla citata nota
II- bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, qualora, entro un anno dall’alienazione, si proceda all’acquisto di un nuovo
immobile da adibire ad abitazione principale.
In linea generale, pertanto, qualora si trasferisca l’immobile acquistato con le
agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo
immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza
dall’agevolazione fruita.
Con riferimento al quesito proposto, appare utile rilevare, tuttavia, che l’atto di
trasferimento della quota del 50 per cento della casa coniugale, da parte di uno
dei due coniugi all’altro, è effettuato in adempimento di un accordo di
separazione o divorzio.
In relazione a tale trasferimento trova, quindi, applicazione il regime di esenzione
previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui sono esenti
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa “Tutti gli atti, i documenti
ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio …”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7493 del 22 maggio
2002 che richiama la sentenza n. 2347 del 2001) è ferma nello statuire che le
agevolazioni in questione “… operano con riferimento a tutti gli atti e
convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il
controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento
del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il
trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o
all’altro coniuge”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 202 dell’11 giugno
2003), il regime di esenzione disposto dall’articolo 19 risponde all’esigenza “…
di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il
beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile…” e “… di
separazione, anche in considerazione dell’esigenza di agevolare e promuovere,
nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle
obbligazioni che gravano, ad esempio sul coniuge non affidatario della prole”.
Di fatto, a parere della Corte, con la richiamata disposizione, il legislatore ha
inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazione),
al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.
In considerazione di tale principio, si ritiene, pertanto, che tale regime di favore
possa trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della
decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite in sede di acquisto, qualora in
adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei
coniugi ceda la propria quota dell’immobile all’altro, prima del decorso del
termine quinquennale.
Il trasferimento al coniuge concretizza, infatti, un atto relativo “al procedimento
di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio…”.
Si precisa che la decadenza dall’agevolazione è esclusa a prescindere dalla
circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all’acquisto di un nuovo
immobile.
Tale interpretazione trova conferma in diverse sentenze delle Commissioni
Tributarie. Si ricorda, in particolare la sentenza del 2 febbraio 2011 n. 8, con la
quale la Commissione Trib. Centrale di Vicenza – sez. V ha ritenuto non
applicabile il regime di decadenza previsto dalla citata nota II bis, comma 4, nel
caso di trasferimento dell’immobile all’altro coniuge “… al fine di dare
esecuzione agli accordi presi in sede di separazione consensuale tra i coniugi”.
La Commissione chiarisce che tale cessione “costituisce atto emanato in stretta
esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i
coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio ‘de quo’, che
non ubbidisce a un ‘animus donandi’ ma alla volontà di definire i rapporti
patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, sotto l’egida
del Tribunale, giustifica la non riconducibilità della fattispecie nell’alveo della
disposizione di cui al citato n. 4”.
A parere della scrivente, la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ può essere
esclusa anche nel diverso caso in cui l’accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia da
parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, all’incasso del ricavato della vendita;
in tal caso, tuttavia, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il
coniuge – al quale viene assegnato l’intero corrispettivo derivante dalla vendita –
riacquisti, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad
abitazione principale.
Infatti, ancorché in relazione all’atto di trasferimento dell’immobile a terzi non
trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge 6
marzo 1987, n. 74, (in quanto il contratto di compravendita non trova la propria
causa nel procedimento di separazione e divorzio), occorre comunque
considerare che, nel caso in esame, il coniuge tenuto a riversare le somme
percepite dalla vendita all’altro coniuge non realizza, di fatto, alcun
arricchimento dalla vendita dell’immobile. Il ricavato della vendita è, infatti,
percepito interamente dall’altro coniuge in capo al quale resta fermo,
conseguentemente, l’onere di procedere all’acquisto di un altro immobile, da
adibire ad abitazione principale.
Si rileva, inoltre, che il coniuge cedente, sia nel caso in cui trasferisca la propria
quota dell’immobile all’altro coniuge sia nel caso in esame in cui ceda a terzi
l’immobile e riversi il ricavato della vendita all’altro coniuge, si priva del bene
posseduto a favore dell’altro e, pertanto, non appare coerente un diverso
trattamento fiscale delle due operazioni. Tale soggetto non è, quindi, tenuto ad
acquistare un nuovo immobile per evitare la decadenza.
Come chiarito, sull’altro coniuge che percepisce l’intero corrispettivo della
vendita incombe l’obbligo di riacquistare, entro un anno dall’alienazione, un
altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie.
Solo in tale ipotesi, non si verifica la decadenza dal regime agevolativo ‘prima
casa’ fruito in relazione all’acquisto della casa coniugale.