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estratto Cassazione n. 6164 del 26/03/2015

Il Tribunale di (omissis), con sentenza n. 3906/12, nel giudizio di separazione fra (omissis) e (omissis), ha respinto le contrapposte domande di addebito e quella della (omissis) di riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento.

Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la (omissis) affermando che la breve durata del matrimonio non poteva valere a precludere il suo diritto all’assegno di mantenimento a fronte di una marcata sperequazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi e di un elevato tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.

La Corte di appello di (omissis) ha respinto l’appello rilevando il difetto del presupposto dell’instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Ricorre per cassazione (omissis) deducendo: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione dell’art. 45 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 156 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Si difende con controricorso (omissis).

Diritto

Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata appare conforme all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. civ. sezione 1 n. 7295 del 22 marzo 2013) secondo cui in materia di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ma non anche – salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dell’assegno. Tale presupposto negativo è stato infatti riscontrato dalla Corte di appello di (omissis) nella durata brevissima del matrimonio (sono intercorsi meno di cento giorni dalla data del matrimonio al deposito del ricorso per separazione) e nella ancor più breve durata della convivenza (dieci giorni) alla fine della quale i coniugi hanno già manifestato la propria volontà di non instaurare alcun vincolo significativo tra loro e hanno iniziato a discutere delle condizioni della separazione.

Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (omissis)

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Agenzia Entrate estratti

CIRCOLARE N. 2/E 21 febbraio 2014

 9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio

L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del

matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai

procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o

la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n.

898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore

si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in

essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al

procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili

dello stesso.

Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di

trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1°

gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.

L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali

disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.

In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti

già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n.

18 ( paragrafo n. 1.15).

CIRCOLARE N. 27/E 21 giugno 2012

  1. ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

2.1 Disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di

accordi di separazione e divorzio

D: Si chiede di conoscere se per gli atti di trasferimento in favore dei figli

effettuati nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio possa trovare

applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge n. 74 del

1987.

Tale disposizione prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro ed ogni

altra tassa, tra l’altro, per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili

del matrimonio…”.

Il quesito proposto riguarda, in particolare, il trattamento da riservare all’atto con

il quale, nell’ambito di un accordo di separazione consensuale, un genitore, in

qualità di proprietario della casa coniugale, dispone il trasferimento della nuda

proprietà dell’immobile in favore dei figli.

R: L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del

matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai

procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o

la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.

898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa“.

Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202,

l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il

beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente

nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in

breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni

che gravano sul coniuge non affidatario della prole.

Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono

a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere

nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al

procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili

dello stesso.

L’esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi

applicabile ad accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili

ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento

della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge –

cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347) ma anche ad accordi aventi ad oggetto

disposizioni negoziali in favore dei figli.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11458 del 2005, ha

precisato che “la norma speciale contenuta nell’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74

(…) dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione “dall’imposta di bollo, di

registro e da ogni altra tassa” di “tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti

relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli

effetti del matrimonio” si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti

relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da

garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto

per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale

25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (in

questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 15

aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è

enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202)”.

La richiamata interpretazione giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che

gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi

matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole,

costituiscono, talvolta, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere

patrimoniale.

Pertanto, l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987

deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli

disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo

dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto,

preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli,

contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della

risoluzione della crisi coniugale.

2.2 Trasferimento, nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio,

dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’

anteriormente al decorso del quinquennio

D: Si chiede di conoscere se si verifica la decadenza dall’agevolazione ‘prima

casa’, fruita in sede di acquisto dell’immobile, nel caso di trasferimento della

casa coniugale, effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio,

da parte di uno o di entrambi i coniugi.

In particolare, viene chiesto di conoscere se si verifica la decadenza

dall’agevolazione nel caso in cui, nell’ambito dell’accordo omologato dal

tribunale, venga previsto che:

  1. a) uno dei coniugi trasferisca all’altro, prima del decorso del termine di

cinque anni dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale,

acquistata con i benefici ‘prima casa’;

  1. b) in alternativa che entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa

coniugale, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, con rinuncia da

parte di uno dei coniugi a favore dell’altro all’incasso del ricavato della

vendita.

R: La nota II –bis) all’articolo 1 Tariffa, parte prima, allegata al TUR dispone, al

comma 4, la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ qualora si proceda al “…

trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i

benefici … prima … del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro

acquisto”.

Al verificarsi della decadenza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero della

differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante

dall’applicazione dell’aliquota agevolata”, nonché all’irrogazione della sanzione

amministrativa pari al 30 per cento e degli interessi di mora.

In caso di vendita dell’immobile nel quinquennio, la decadenza

dall’agevolazione può essere evitata, in base a quanto previsto dalla citata nota

II- bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, qualora, entro un anno dall’alienazione, si proceda all’acquisto di un nuovo

immobile da adibire ad abitazione principale.

In linea generale, pertanto, qualora si trasferisca l’immobile acquistato con le

agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo

immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza

dall’agevolazione fruita.

Con riferimento al quesito proposto, appare utile rilevare, tuttavia, che l’atto di

trasferimento della quota del 50 per cento della casa coniugale, da parte di uno

dei due coniugi all’altro, è effettuato in adempimento di un accordo di

separazione o divorzio.

In relazione a tale trasferimento trova, quindi, applicazione il regime di esenzione

previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui sono esenti

dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa “Tutti gli atti, i documenti

ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio …”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7493 del 22 maggio

2002 che richiama la sentenza n. 2347 del 2001) è ferma nello statuire che le

agevolazioni in questione “… operano con riferimento a tutti gli atti e

convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il

controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento

del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il

trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o

all’altro coniuge”.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 202 dell’11 giugno

2003), il regime di esenzione disposto dall’articolo 19 risponde all’esigenza “…

di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il

beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile…” e “… di

separazione, anche in considerazione dell’esigenza di agevolare e promuovere,

nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle

obbligazioni che gravano, ad esempio sul coniuge non affidatario della prole”.

Di fatto, a parere della Corte, con la richiamata disposizione, il legislatore ha

inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazione),

al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

In considerazione di tale principio, si ritiene, pertanto, che tale regime di favore

possa trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della

decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite in sede di acquisto, qualora in

adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei

coniugi ceda la propria quota dell’immobile all’altro, prima del decorso del

termine quinquennale.

Il trasferimento al coniuge concretizza, infatti, un atto relativo “al procedimento

di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio…”.

Si precisa che la decadenza dall’agevolazione è esclusa a prescindere dalla

circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all’acquisto di un nuovo

immobile.

Tale interpretazione trova conferma in diverse sentenze delle Commissioni

Tributarie. Si ricorda, in particolare la sentenza del 2 febbraio 2011 n. 8, con la

quale la Commissione Trib. Centrale di Vicenza – sez. V ha ritenuto non

applicabile il regime di decadenza previsto dalla citata nota II bis, comma 4, nel

caso di trasferimento dell’immobile all’altro coniuge “… al fine di dare

esecuzione agli accordi presi in sede di separazione consensuale tra i coniugi”.

La Commissione chiarisce che tale cessione “costituisce atto emanato in stretta

esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i

coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio ‘de quo’, che

non ubbidisce a un ‘animus donandi’ ma alla volontà di definire i rapporti

patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, sotto l’egida

del Tribunale, giustifica la non riconducibilità della fattispecie nell’alveo della

disposizione di cui al citato n. 4”.

A parere della scrivente, la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ può essere

esclusa anche nel diverso caso in cui l’accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia da

parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, all’incasso del ricavato della vendita;

in tal caso, tuttavia, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il

coniuge – al quale viene assegnato l’intero corrispettivo derivante dalla vendita –

riacquisti, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad

abitazione principale.

Infatti, ancorché in relazione all’atto di trasferimento dell’immobile a terzi non

trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge 6

marzo 1987, n. 74, (in quanto il contratto di compravendita non trova la propria

causa nel procedimento di separazione e divorzio), occorre comunque

considerare che, nel caso in esame, il coniuge tenuto a riversare le somme

percepite dalla vendita all’altro coniuge non realizza, di fatto, alcun

arricchimento dalla vendita dell’immobile. Il ricavato della vendita è, infatti,

percepito interamente dall’altro coniuge in capo al quale resta fermo,

conseguentemente, l’onere di procedere all’acquisto di un altro immobile, da

adibire ad abitazione principale.

Si rileva, inoltre, che il coniuge cedente, sia nel caso in cui trasferisca la propria

quota dell’immobile all’altro coniuge sia nel caso in esame in cui ceda a terzi

l’immobile e riversi il ricavato della vendita all’altro coniuge, si priva del bene

posseduto a favore dell’altro e, pertanto, non appare coerente un diverso

trattamento fiscale delle due operazioni. Tale soggetto non è, quindi, tenuto ad

acquistare un nuovo immobile per evitare la decadenza.

Come chiarito, sull’altro coniuge che percepisce l’intero corrispettivo della

vendita incombe l’obbligo di riacquistare, entro un anno dall’alienazione, un

altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie.

Solo in tale ipotesi, non si verifica la decadenza dal regime agevolativo ‘prima

casa’ fruito in relazione all’acquisto della casa coniugale.

Separazione divorzio consensuale affidamento Avvocato Parma

Separazione divorzio consensuale affidamento Avvocato Parma

Separazione divorzio consensuale affidamento

estratto Cassazione civile n. 16909 / 2015

[omissis]

La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 24 dicembre 2013 ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, revocando la statuizione dichiarativa della perdita di efficacia degli accordi conclusi dalle parti in sede di separazione consensuale e confermandola, invece, quanto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.

La corte d’appello ha ritenuto che le pattuizioni economiche inerenti la separazione fra i coniugi devono inerire o l’assegno di mantenimento, o l’assegnazione della casa familiare, mentre nella specie gli accordi si limitavano a disciplinare, in occasione della separazione, alcuni interessi economici relativi a pregressi rapporti tra le parti, non avendo la moglie chiesto alcunché circa il mantenimento personale, nè essendovi luogo all’assegnazione dell’abitazione, in mancanza di figli minori o non autosufficienti conviventi. Per ritenere cessati detti accordi patrimoniali, pertanto, sarebbe occorsa una dichiarazione di volontà concorde dei coniugi.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il soccombente, sulla base di tre motivi, illustrati pure da memoria. L’intimata ha depositato il controricorso.

1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto: a) ha equivocato circa il tenore degli accordi di separazione, riferendoli ad un “pregresso rapporto” patrimoniale fra i coniugi, mentre da nessuna parte il marito si è riconosciuto debitore della moglie in forza di un mutuo; b) non ha valorizzato il collegamento funzionale tra la rinuncia al mantenimento e gli accordi raggiunti, pur chiaramente posto al punto 7 del ricorso per separazione, ove i coniugi affermano che “con l’ottemperanza di quanto sopra stabilito, i ricorrenti dichiarano di rinunciare … ad ogni forma di mantenimento in quanto entrambi autonomi ed autosufficienti”; c) non ha considerato che la moglie, nell’atto di appello, aveva espressamente chiesto la concessione di un assegno di mantenimento per l’ipotesi in cui fosse privata del diritto di continuare ad abitare la casa coniugale.

Con il secondo motivo, censura la violazione o falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 c.c., avendo la sentenza impugnata obliterato la lettera degli accordi, finendo così per reputarli avulsi dalla separazione stessa e dalla mancata previsione di un assegno, invece diretta conseguenza proprio di quegli accordi, attesa la ricordata espressione di cui al punto 7 di essi, mancando di operare una valutazione non atomistica delle clausole, che avrebbe palesato il risultato solutorio in relazione agli obblighi di mantenimento, ottenuto dalle parti tramite la concessione alla moglie del diritto a continuare (insieme alla madre ed alla nonna) ad abitare l’immobile, in proprietà del marito, sino alla vendita del medesimo, con tutte le spese per utenze ed imposte a carico del marito, e tutto ciò sino alla vendita dell’immobile stesso (non ancora avvenuta), il cui ricavato avrebbe dovuto andare per un terzo a favore della moglie.

Con il terzo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 5 avendo l’assegno divorzile funzione diversa da quello in favore del coniuge separato, onde il giudice del merito avrebbe dovuto procedere a verificare i presupposti del secondo, e non considerare fermi gli accordi assunti solo in sede di separazione.

2. – I tre motivi, che possono essere unitariamente considerati per la loro intima connessione, sono fondati.

Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. 12 settembre 1997, n. 9034;

15 maggio 1997, n. 4306; più di recente, v. Cass. 22 novembre 2007, n. 24321; 17 giugno 2004, n. 11342; 23 marzo 2004, n. 5741) che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche.

Pertanto, l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali:

art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purchè non ledano diritti inderogabili.

Dunque, i coniugi possono concludere accordi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale.

Si è chiarito così che, in sede di separazione personale dei coniugi (consensuale, ma anche giudiziale o di divorzio), è ammesso che venga sia assegnata la casa familiare in favore dell’altro coniuge, sia prevista la clausola istitutiva dell’impegno futuro di vendita dell’immobile adibito a casa coniugale (Cass. 22 novembre 2007, n. 24321, citata).

In sostanza, ben possono allora dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate – convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento allorchè una delle parti ne chieda la modifica o la conferma, in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. In caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, infatti, è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c..

In particolare, l’accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano la vendita a terzi del bene immobile (e, segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare) e l’attribuzione del ricavato pro parte a ciascun coniuge, in proporzione del denaro che abbia investito nel bene stesso, da vita ad un contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell’ambito dell’accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, valuti, alla stregua di un’indagine ermeneutica guidata dall’art. 1362 c.c. e segg., se vi sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia.

Nella specie, risulta che le parti stabilirono una serie di regole di futura condotta, menzionate in ricorso – comprendenti, da una parte, la vendita dell’immobile, già casa coniugale e di proprietà del marito, a terzi, al fine di restituire un terzo del ricavato alla moglie; dall’altra parte, l’attribuzione alla moglie del diritto a continuare ad abitare l’immobile, insieme alle proprie madre e nonna, sino alla menzionata vendita del bene, con obbligo del marito di pagare una percentuale del mutuo contratto a suo tempo dalla moglie per soprelevare il bene, nonchè tutte le utenze e le imposte sino alla vendita medesima con restituzione della somma ricevuta (vendita evidentemente programmata a breve, ma che le parti affermano come non ancora avvenuta), ed altro.

La sentenza impugnata non ha fatto però corretta applicazione dei principi esposti, avendo affermato che gli accordi aventi causa nella separazione devono necessariamente riguardare l’abitazione familiare o l’assegno di mantenimento, senza considerare, inoltre, che quest’ultimo può essere sostituito da altre forme di contribuzione, nè che nel medesimo accordo possono convivere, come sopra esposto, obblighi sostitutivi dell’assegno del mantenimento (da riconsiderare eventualmente in sede di divorzio) con la regolamentazione di pregressi rapporti patrimoniali (immodificabili nelle forme proprie dei primi).

3. – Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Firenze, perchè, in diversa composizione, applichi il principio enunciato al caso concreto, riesaminando nel merito il materiale istruttorio acquisito, ed in particolari, l’accordo di separazione consensuale, distinguendo quali patti abbiano causa concreta nella medesima e nei doveri di solidarietà familiari, e quali trovino in essa mera occasione mirando a riequilibrare la reciproca situazione patrimoniale in ragione di pregresse dazioni di denaro effettuate ad un coniuge in favore dell’altro; alla corte del merito si demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. [omissis]

Avvocato Parma Divorzio

Avvocato Parma Divorzio

Avvocato Parma Divorzio Separazione affidamento

estratto  Cassazione Num. 6863 Anno 2015

[omissis] Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto della Corte di appello [omissis] – sezione per i minorenni – con il quale è stato rigettato il loro reclamo avverso il decreto, emesso il 17.12.2012, con il quale il Tribunale per i minorenni di [omissis] li aveva dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) sulle figlie adottive, chiedendone, in via preliminare, l’annullamento, in quanto illegittimo, per non avere il medesimo tribunale sentito i genitori, nei cui confronti era stato richiesto, dal pubblico ministero, il provvedimento ablativo della potestà, né le minori, come prescrive l’art. 336 c.c., nonché per la lesione del contraddittorio, determinatasi a causa della mancata partecipazione al giudizio da parte del curatore speciale, nominato per le minori dal tribunale. Disattese le eccezioni in rito, nel merito la corte di appello ha ritenuto infondate le doglianze dei reclamanti, i quali avevano chiesto di essere reintegrati nella potestà genitoriale sulle figlie predette, previo loro esame e disposizione di una CTU medico-legale sulle minori e sul rapporto con i genitori, al fine di verificare la sussistenza o meno dell’inadeguatezza genitoriale, nonché di adottare i provvedimenti idonei a consentire il rientro delle minori nel loro nucleo familiare ed in via subordinata, l’adozione nei loro confronti di provvedimenti meno gravosi.

[omissis]

2.- Con i motivi i ricorrenti denunciano a) la violazione dell’art. 137, comma 2, c.p.c., in relazione all’omessa notificazione dei decreti del tribunale e della corte di appello; b) l'”elusione del contenuto dispositivo” del decreto della corte di appello che aveva disposto gli incontri dei genitori con le minori; c) la violazione dell’art. 336, comma 2, c.c. per la mancata audizione del pubblico ministero; d) la violazione dell’art. 336 c.c. con riferimento alla mancata informazione degli interessati del provvedimento sindacale di affidamento delle minori presso una casa famiglia; e) la violazione e falsa applicazione dell’art. 403 c.c. non sussistendo quella situazione di pericolo per i minori che sola legittimerebbe l’applicazione di tale norma.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. Il Collegio, invero, intende assicurare continuità al principio – ribadito da ultimo da Sez. l, Sentenza n. 15341/2012, alla esaustiva motivazione della quale si fa espresso rinvio – secondo il quale l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis cod. civ.: ora art. 316 c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 cod. civ.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti (Sez. l, Sentenza n. 15341 del 13/09/2012).

I ricorrenti, nella premessa del ricorso, invocano il mutamento di giurisprudenza verificatosi in tema di impugnabilità dei provvedimenti ai sensi del previgente art. 317 bis c.c. ad opera di Cass. civ. Sez. I Sent., n. 23411/2009 (sono ricorribili per Cassazione, nel regime dettato dalla legge n. 54/2006, i provvedimenti emessi, ai sensi dell’art. 317-bis c.c. , in sede di reclamo, relativi all’affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, anche nel caso di genitori non sposati) e da Cass. civ. Sez. I, n. 23032/2009 (in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e – divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare).

Sennonché non può essere applicata la medesima regola della ricorribilità a fattispecie affatto diverse. Come ha, infatti, rilevato attenta dottrina si tratta di procedimenti funzionalmente diversi, avendo quelli in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (previgente art. 317 bis c.c. e attuale art. 316 c.c.) contenuto attinente all’esercizio” della responsabilità genitoriale (come le procedure di modifica e di revisione previste nell’art. 710 c.p.c. e nell’art. 9 Legge divorzio) mentre i procedimenti disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c. attengono alla compressione della “titolarità” della responsabilità genitoriale in ragione di un pregiudizio evidenziato nel minore dal comportamento dei genitori.

I primi, invero, non si differenziano in nulla e per nulla dai procedimenti di regolamentazione dell’affidamento pronunciati tra coniugi in sede di separazione e divorzio o in sede di revisione delle condizioni di separazione e divorzio e anche la legge sull’affidamento condiviso all’art. 4 (che estende espressamente l’applicazione della nuova normativa a tutti i casi di affidamento di minori) ha espresso questo principio.

Non è condivisibile, dunque, quell’opinione espressa in dottrinasecondo la quale la “diversità ontologica” fra i due procedimenti sarebbe inesistente, ciò anche alla luce della legge n. 219 del 2012 nella parte in cui ha modificato l’art. 38 disp. att. c.c. attribuendo al giudice ordinario la competenza a conoscere di tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale che si innestino su un pendente giudizio di separazione o di divorzio tra le stesse parti (o giudizio ex art. 316 c.c., nuovo testo). Infatti, è proprio questo innesto che conferma la differenza innanzi evidenziata e che depone per la persistenza della mancanza di definitività dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c. e l’inapplicabilità ad essi del giudicato rebus sic stantibus.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato [omissis]

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estratto Cassazione Num. 18974 Anno 2013

[omissis]Il primo luogo deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente, avendo questa Corte già reiteratamente affermato che il decreto emesso in sede di reclamo contro il decreto del tribunale che modifica le statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio ha valore decisorio ed è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr, tra le altre, eass.n. 10852 del 1994; n. 1584 del 2008). A sostegno del ricorso la B. denunzia: 1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto , in particolare l’art. 156 c.c. e 155 ter cc in relazione all’ art.360 nr. 3 c.p.c., per avere il giudice di appello statuito la ricorrenza nella fattispecie concreta dell’ipotesi prevista dall’art. 156 cc..”. Formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis « dica la Ecc_ma Corte di Cassazione se nel caso specifico e ciò nella richiesta di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento per un figlio, la Corte di Appello [omissis] sia incorsa nella falsa ed errata applicazione dell’art. 156 c.c., avendo considerato che la modificabilità del predetto assegno sia ammissibile ai sensi del citato articolo del codice civile e non già con la disciplina ex art. 153 ter cc.>>. il motivo deve essere disatteso. Nella specie, nonostante che la controversia inerisse alla revisione di disposizioni economiche attinenti al divorzio delle parti (art. 9 legge n. 898 del 1970), l’applicazione delle regole di cui alle norme codificate sostanziali e processuali proprie del diverso istituto della separazione personale si rivela irreprensibile alla luce dell’art. 4 della legge n. 56 del 1996, applicabile ratione temporis, laddove poi l’improprio richiamo all’art. 156 cc (in luogo dell’art. 155 ter c.c. e dell’art. 9 legge div,) appare non decisivo ed integrare mera irrilevante irregolarità formale, essendo stati in concreto applicati principi normativi pertinenti al caso e valorizzata la sopravvenienza di giustificati motivi, puntualmente ricondotti al rapporto filiale. 2. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art.155 cc in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c. per avere il giudice di appello statuito la ricorrenza nell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne nella ipotesi di attribuzione di borsa di studio.”. Formula il seguente quesito << dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se nel caso specifico e ciò nella richiesta di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento per un figlio, la Corte di Appello di [omissis] sia incorsa nella falsa ed errata applicazione dell’art. art.155 c.c. , avendo considerato che la modificabilità del predetto assegno sia ammissibile e che, dunque, sussista il requisito dell’autosufficienza economica, allorché si consegua una borsa di studio universitaria.>>. Contesta che il figlio maggiorenne delle parti avesse raggiunto l’indipendenza economica e quindi che ricorressero i presupposti per la cessazione dell’obbligo paterno di mantenimento. 3. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art.155 ter cc in relazione all’ art. 360 nr. c.p.c, per avere il giudice di appello statuito la ricorrenza nell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne nella ipotesi di attribuzione di borsa di studio.” Formula il seguente quesito <-< dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se nel caso – specifico e ciò nella richiesta di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento per un figlio, la Corte di Appello di [omissis] sia incorsa nella falsa ed errata applicazione dell’art. art.155 ter c.c. , avendo considerato che la modificabilità del predetto assegno sia ammissibile e che, dunque, sussista il requisito dell’autosufficienza economica, allorché si consegua una borsa di studio universitaria».Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento. Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all’atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all’uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l’assegno “de quo” risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economico, dovere che cessa, pertanto, con l’inizio dell’attività lavorativa da parte di quegli (cfr, tra le altre, cass. n. 2392 del 2008). Emerge che il figlio delle parti, una volta laureatosi in medicina e chirurgia, ha stipulato, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 368 del 1999, un contratto di specializzazione pluriennale in chirurgia vascolare, che gli attribuisce un compenso annuo di E. 25.000,00, rimasto incontestato (in tema cfr cass. n. 4412 del 2012; n. 20403 del 2009). Tale contratto di specializzazione non si esaurisce nell’approfondimento culturale, ma si completa con prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, con obbligo per lo Stato di adeguata remunerazione (cfr cass. n. 1182 del 2012), di tal che non è riconducibile ad una semplice borsa di studio (in tema, cfr cass. n. 1891 del 2012; ; cass. SU n. 29345 del 2008), come sostenuto dalla ricorrente. Tanto premesso, i giudici d’appello appaiono avere irreprensibilmente valutato gli estremi della vicenda, in concreto ritenuto il conseguimento dell’indipendenza economica da parte del figlio e conseguentemente statuito la cessazione dell’obbligo paterno di mantenimento, congruamente argomentando la non precarietà o non saltuarietà del beneficio conseguito con la stipula del contratto di formazione in questione (sul tema cfr anche cass. n. 1398 del 2004 in motivazione) e puntualmente analizzando anche le condizioni economiche paterne. D’altra parte non c’è un principio per il quale il figlio deve essere aiutato a conseguire risultati confacenti alle sue aspirazioni ove questi siano superiori alle aspettative che la famiglia poteva avere creato sul suo futuro professionale o che in ogni caso i genitori non siano economicamente in grado di assicurargli. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto [omissis]divorzio

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