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Si tratta in particolare di quel danno risarcibile che il viaggiatore ha subito per non aver goduto dell'occasione di svago o di riposo che la vacanza solitamente offre.
La giurisprudenza è stata altalenante sul punto, configurante tale danno a volte come patrimoniale, quindi suscettibile di valutazione economica, e a volte non patrimoniale, e dunque come una sorta di danno morale. In quest'ultimo caso, il danno da vacanza rovinata sarebbe fondato sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza sua colpa, ha diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator.
Il riferimento specifico va a quelle situazioni di disagio determinate da disservizi o problemi vari, come l'overbooking, la perdita dei bagagli, la cancellazione dei voli, le inadeguate informative sulle strutture alberghiere etc. , che identificano un non coretto adempimento del contratto di viaggio.
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