risarcimento pedone Avvocato Parma

Risarcimento pedone danni sinistro

estratto Cassazione Num. 12721 Anno 2015

[omissis] I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi devono essere dichiarati inammissibili laddove tutti, sotto lo schermo del difetto di motivazione ( che non viene neppure individuato in riferimento alle differenti, alternative tipologie, né illustrato segnalando il passo della motivazione in cui il ragionamento della corte territoriale sarebbe viziato e contrapponendo ad esso la ricostruzione logica di tale passaggio ) o della violazione di legge, propongono a questa Corte di dare una diversa lettura dei fatti di causa attraverso una rivalutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del processo, inducendola a sostituire la propria valutazione in fatto con quella già compiuta dal giudice di merito, attività non consentita alla Corte. Peraltro, a pag. 7 della sentenza impugnata la Corte [omissis] dettagliatamente ricostruisce la dinamica del sinistro e ne trae conclusioni coerenti con le premesse in fatto.in particolare, la corte evidenzia il comportamento contrastante con le norme del codice della strada, ondivago e imprevedibile tenuto dalla [omissis], che dopo aver attraversato metà della carreggiata, giunta in prossimità del secondo attraversamento pedonale che per lei segnava la luce rossa, dapprima accennò ad attraversare ( e il [omissis], che stava riprendendo la marcia in quanto in contemporanea il semaforo aveva preso a segnalare il verde per le vetture, la vide in lontananza e rallentò), quindi si fermò ( e il [omissis] riprese la marcia confidando che la pedona si fosse arrestata attendendo il verde) quindi riprese la marcia all’improvviso e attraversò correndo ( e a quel punto l’automobilista, che aveva ripreso la sua marcia, pur avendo immediatamente frenato non riuscì ad evitarla), qualificando il comportamento tenuto dalla ricorrente come anomalo ed imprevedibile e come tale idoneo ad escludere ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo.

Non sussistono neppure le violazioni di legge denunciate. In relazione al quarto motivo di ricorso, in particolare, deve sottolinearsi che la ricorrente non ha neppure indicato a quale, delle varie e differenti tegole che disciplinano la responsabilità da circolazione dei veicoli contenute nell’art. 2054 c.c. intenda fare riferimento e non ha di conseguenza indicato con chiarezza quale sia l’errore in cui è incorso il giudice di merito per l’applicazione della norma. Deve tuttavia ritenersi che abbia fatto riferimento all’art. 2054 primo comma c.c., che pone la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore.

A questo proposito, deve ribadirsi che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sé sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. Civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (da ultimo, Cass. n. 5399 del 2013).

Tuttavia la corte d’appello nel caso di specie, con motivazione come si è detto coerente oltre che non adeguatamente censurata, ha accertato che il comportamento del pedone abbia assunto una efficienza causale esclusiva nei provocareil danno stesso per la sua repentinità, mettendo il conducente, per le concrete modalità dei fatti, nella impossibilità di evitare l’incidente ( per una altra ipotesi in cui il comportamento del pedone investito è stato ritenuto quale fattore causale esclusivo dell’evento dannoso v. Cass. n. 14064 del 2010).

Il ricorso va pertanto rigettato [omissis]