Avvocato Parma Divorzio

Avvocato Parma Divorzio Separazione affidamento

estratto  Cassazione Num. 6863 Anno 2015

[omissis] Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto della Corte di appello [omissis] – sezione per i minorenni – con il quale è stato rigettato il loro reclamo avverso il decreto, emesso il 17.12.2012, con il quale il Tribunale per i minorenni di [omissis] li aveva dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) sulle figlie adottive, chiedendone, in via preliminare, l’annullamento, in quanto illegittimo, per non avere il medesimo tribunale sentito i genitori, nei cui confronti era stato richiesto, dal pubblico ministero, il provvedimento ablativo della potestà, né le minori, come prescrive l’art. 336 c.c., nonché per la lesione del contraddittorio, determinatasi a causa della mancata partecipazione al giudizio da parte del curatore speciale, nominato per le minori dal tribunale. Disattese le eccezioni in rito, nel merito la corte di appello ha ritenuto infondate le doglianze dei reclamanti, i quali avevano chiesto di essere reintegrati nella potestà genitoriale sulle figlie predette, previo loro esame e disposizione di una CTU medico-legale sulle minori e sul rapporto con i genitori, al fine di verificare la sussistenza o meno dell’inadeguatezza genitoriale, nonché di adottare i provvedimenti idonei a consentire il rientro delle minori nel loro nucleo familiare ed in via subordinata, l’adozione nei loro confronti di provvedimenti meno gravosi.

[omissis]

2.- Con i motivi i ricorrenti denunciano a) la violazione dell’art. 137, comma 2, c.p.c., in relazione all’omessa notificazione dei decreti del tribunale e della corte di appello; b) l'”elusione del contenuto dispositivo” del decreto della corte di appello che aveva disposto gli incontri dei genitori con le minori; c) la violazione dell’art. 336, comma 2, c.c. per la mancata audizione del pubblico ministero; d) la violazione dell’art. 336 c.c. con riferimento alla mancata informazione degli interessati del provvedimento sindacale di affidamento delle minori presso una casa famiglia; e) la violazione e falsa applicazione dell’art. 403 c.c. non sussistendo quella situazione di pericolo per i minori che sola legittimerebbe l’applicazione di tale norma.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. Il Collegio, invero, intende assicurare continuità al principio – ribadito da ultimo da Sez. l, Sentenza n. 15341/2012, alla esaustiva motivazione della quale si fa espresso rinvio – secondo il quale l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis cod. civ.: ora art. 316 c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 cod. civ.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti (Sez. l, Sentenza n. 15341 del 13/09/2012).

I ricorrenti, nella premessa del ricorso, invocano il mutamento di giurisprudenza verificatosi in tema di impugnabilità dei provvedimenti ai sensi del previgente art. 317 bis c.c. ad opera di Cass. civ. Sez. I Sent., n. 23411/2009 (sono ricorribili per Cassazione, nel regime dettato dalla legge n. 54/2006, i provvedimenti emessi, ai sensi dell’art. 317-bis c.c. , in sede di reclamo, relativi all’affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, anche nel caso di genitori non sposati) e da Cass. civ. Sez. I, n. 23032/2009 (in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e – divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare).

Sennonché non può essere applicata la medesima regola della ricorribilità a fattispecie affatto diverse. Come ha, infatti, rilevato attenta dottrina si tratta di procedimenti funzionalmente diversi, avendo quelli in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (previgente art. 317 bis c.c. e attuale art. 316 c.c.) contenuto attinente all’esercizio” della responsabilità genitoriale (come le procedure di modifica e di revisione previste nell’art. 710 c.p.c. e nell’art. 9 Legge divorzio) mentre i procedimenti disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c. attengono alla compressione della “titolarità” della responsabilità genitoriale in ragione di un pregiudizio evidenziato nel minore dal comportamento dei genitori.

I primi, invero, non si differenziano in nulla e per nulla dai procedimenti di regolamentazione dell’affidamento pronunciati tra coniugi in sede di separazione e divorzio o in sede di revisione delle condizioni di separazione e divorzio e anche la legge sull’affidamento condiviso all’art. 4 (che estende espressamente l’applicazione della nuova normativa a tutti i casi di affidamento di minori) ha espresso questo principio.

Non è condivisibile, dunque, quell’opinione espressa in dottrinasecondo la quale la “diversità ontologica” fra i due procedimenti sarebbe inesistente, ciò anche alla luce della legge n. 219 del 2012 nella parte in cui ha modificato l’art. 38 disp. att. c.c. attribuendo al giudice ordinario la competenza a conoscere di tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale che si innestino su un pendente giudizio di separazione o di divorzio tra le stesse parti (o giudizio ex art. 316 c.c., nuovo testo). Infatti, è proprio questo innesto che conferma la differenza innanzi evidenziata e che depone per la persistenza della mancanza di definitività dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c. e l’inapplicabilità ad essi del giudicato rebus sic stantibus.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato [omissis]

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