Vacanza rovinata danni risarcimento

Vacanza rovinata danni risarcimento

estratto Cassazione Num. 5602 Anno 2015

[Omissis] proponeva nel 2006 dinanzi al Giudice di pace [Omissis] domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata nei confronti della agenzia di viaggi [Omissis]che le aveva venduto un pacchetto turistico, allegando vari disservizi, quali la mancata fruizione di un hotel della categoria prevista nel pacchetto ed il ritardo di tre ore del volo di ritorno. Il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo che gli inconvenienti sopportati non fossero sufficienti a determinare il sorgere del diritto risarcitorio invocato. L’appello [Omissis]veniva rigettato con la sentenza n.2622 del 2011 del Tribunale [Omissis] qui impugnata, che confermava la sentenza di primo grado ritenendo che l’unico pregiudizio accertato potesse consistere nel ritardo aereo subito sul volo di ritorno, non sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda. [Omissis] propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resiste la [Omissis] con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la disapplicazione, da parte della sentenza impugnata, del regolamento UE n. 261 del 2004 nonché del codice del consumo. La denuncia della normativa che si prospetta essere stata violata è molto approssimativa e del tutto generica : si indica solo il reg. 261 \2004 senza neppure individuare la norma assetitamente violata come pure non si individua quale norma del codice del consumo sarebbe stata violata o erroneamente applicata. Il motivo è ai limiti dell’ammissibilità ed infondato.

Per quanto concerne l’allegata violazione del regolamento comunitario, il controricorrente sostiene che non se ne è mai discusso nel corso del giudizio di merito. In ogni caso, trattasi di un riferimento normativo, oltre che generico, non pertinente, atteso che il regolamento disciplina le eventuali responsabilità del vettore aereo in caso di mancata partenza o di ritardi e non del venditore di pacchetti turistici ; gli artt. 6 e 7 del citato regolamento, in particolare, prevedono una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo spettante al passeggero da parte del vettore aereo, progressivamente crescente in considerazione dei tempi di ritardo e della durata del volo, se il ritardo non è derivato da cause non imputabili al vettore. Poiché nel caso di specie la [Omissis]ha agito esclusivamente nei confronti dell’agenzia che le ha venduto volo e soggiorno, il richiamo normativo non è pertinente.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Evidenzia che il giudice d’appello dapprima ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del venditore di pacchetti turistici, per poi nel merito rigettare la domanda. Non vi è alcuna contraddizione, nell’affermare che sia stato correttamente individuato, nel soggetto nei cui confronti si è rivolta la domanda, il destinatario della pretesa creditoria, e nel rigettare al contempo la domanda in difetto della prova del pregiudizio subito.

In realtà, la censura non coglie nel segno, in quanto la motivazione di rigetto della domanda si fonda sul fatto che i giudici di merito hanno concordemente affermato che l’unica prova di un disservizio o disagio subita dalla ricorrente durante il soggiorno ed il volo che sia stata raggiunta in corso di causa è relativa a tre ore di ritardo del volo di ritorno, ritenute insufficienti a concretare un inadempimento che possa essere causa di un pregiudizio risarcibile. Come è noto, infatti, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (Cass. n. 7256 del 2012). Su questo punto, che è il punto centrale della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente nulla osserva.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del D.M. n.127 del 2004 in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, per essere state le stessa calcolate da parte del giudice di merito facendo riferimento ad uno scaglione di valore errato, e non a quello corretto, che avrebbe collocato il valore della causa tra O e 600 euro.

Il motivo di ricorso è generico, perché non spiega per quale motivo si dovrebbe applicare lo scaglione di valore più basso.

Da quanto riferisce la stessa ricorrente all’inizio del ricorso, la domanda di risarcimento danni era stata proposta nei limiti del valore di curo 1.033,00, quindi lo scaglione applicato era esatto. Al rigetto della domanda [Omissis]