incidenti stradali risarcimento avvocato parma

incidenti stradali risarcimento avvocato parma

estratto sentenza Cassazione Num. 5957 Anno 2016

Il tribunale di [omissis]condannò [omissis] e [omissis], in

solido con la Ass.ni [omissis], al risarcimento dei danni in favore dei [omissis]/

, previo dichiarazione di responsabilità del [omissis] nella produzione

del sinistro del 16 marzo 1992, nel quale era deceduta [omissis], trasportata

sul motoveicolo di proprietà del [omissis] e condotto da [omissis].

La Corte d’appello di [omissis], in riforma della prima sentenza, ha respinto la domanda

dei [omissis], accertando (sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni

escussi e dallo stesso [omissis]) che alla guida del motoveicolo non era il

[omissis], bensì la stessa vittima.

I [omissis] propongono ricorso per cassazione attraverso quattro motivi. Rispondono

con controricorso i [omissis], la [omissis]e la Assicurazioni [omissis].

Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza per non aver provveduto

sulla propria domanda di restituzione delle somme versate in adempimento della

prima sentenza.

Motivi della decisione

I primi tre motivi — che censurano la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione

— possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati, siccome la sentenza

impugnata propone argomentazioni che non resistono al vaglio critico dei ricorrenti e

che impongono il nuovo esame da parte del giudice del rinvio al fine di appagare le perplessità

riscontrate.

La sentenza esordisce con l’affermazione della mancanza di prova circa il fatto che alla

guida del motoveicolo vi fosse effettivamente il [omissis] (come, invece, aveva accertato

il primo giudice), anziché la vittima del sinistro. Circostanza che sostiene non essere

stata provata dagli attori e neppure desumibile dai mezzi istruttori e dalla CTU esperiti

nel primo giudizio.

1. – Prosegue nella considerazione che il Tribunale aveva errato nel leggere la testimonianza

del [omissis]: questi non aveva dichiarato di aver visto la [omissis]alla guida

dell’autoveicolo un’ora prima del sinistro (come ritenuto dal primo giudice), bensì cinque

minuti prima (come testualmente risultante dal verbale testimoniale del 22.2.2002).

Il che porta il giudice d’appello “a presumere che in un così breve lasso di tempo nessuna

variazione di conducente sia intervenuta e che, quindi, all’atto del sinistro .fosse

condotta dalla [omissis]”.

In realtà, come fanno rilevare i ricorrenti trascrivendo la deposizione del menzionato testimone

(zio del [omissis], come da lui stesso affermato), questi ha prima dichiarato di

aver incontrato il [omissis] e la [omissis]a bordo della motocicletta (guidata dalla seconda)

intorno alle ore 12, per poi aggiungere che “dal momento in cui vidi la moto passare

al momento in cui seppi dell’incidente sono passati circa 5 minuti”.

Sul punto, dunque, la motivazione è incoerente rispetto a quanto emerso dalla deposizione

testimoniale, posto che dalle dichiarazioni rese sia dal [omissis], sia dal [omissis]

(conducente della vettura antagonista) nell’immediatezza del fatto (pure trascritte nel

ricorso) risulta che l’incidente avvenne intorno alle ore 13. Risultato istruttorio, questo,

discrasico rispetto alle dichiarazioni del [omissis], dalle quali si può complessivamente

desumere che l’incidente avvenne intorno alle ore 12,05 e che ha portato il primo giudice

ad affermare che il testimone aveva visto la coppia un’ora prima del sinistro (con la

conseguenza che in quel lasso di tempo il guidatore poteva essere cambiato) ed il secondo

condo giudice a ritenere che lo stesso aveva visto la coppia cinque minuti prima

dell’incidente (con la conseguente diversa desunzione che in un così breve lasso di tempo

era difficile ritenere che il guidatore fosse cambiato).

2. — La sentenza passa, poi, a valutare la testimonianza del [omissis] (colui che, come

s’è detto, guidava la vettura andata a scontrarsi con la motocicletta del [omissis]), osservando

che effettivamente il testimone aveva riferito che all’atto del sinistro il motociclo

era guidato dal [omissis]; tuttavia, ne ricava che “nell’insanabile contrasto tra le

due (uniche) deposizioni testimoniali predette … l’essenziale elemento dell’identità del

conducente della moto è restato del tutto incerto e comunque non provato adeguatamente”.

Ora, anche la motivazione circa la testimonianza del [omissis] (che la sentenza ha ritenuto

contrastante con quella del [omissis]) merita critiche, sia nella considerazione che

il corrispondente esame della testimonianza di quest’ultimo ha manifestato le criticità di

cui prima s’è detto, sia nelle considerazioni che il [omissis] (a differenza del [omissis],

che ha dichiarato d’essere parente del [omissis]) è persona del tutto estranea alla vittima

ed al [omissis], che è stato presente al sinistro (quale conducente, come s’è detto,

della vettura antagonista) e che è stato sentito dai verbalizzanti nell’immediatezza del

fatto. In altri termini, il giudice d’appello è pervenuto ad una sorta di azzeramento

dell’efficacia delle due testimonianze sulla base di rilievi motivazionali che manifestano

perplessità logiche.

3. — Proseguendo nella motivazione, la sentenza spiega che al (surritenuto) vuoto probatorio

non ha sopperito la CTU, svolta da un ingegnere che “valendosi sostanzialmente

dell’ausilio medico legale del dott. [omissis]ed anzi affidando (acriticamente) alle

di lui considerazioni mediche le soluzioni del quesito, ha finito per fornire solo delle

supposizioni, provenienti dal Landi e da lui, come detto, non vagliate criticamente secondo

le pur (antecedentemente) svolte deduzioni di sua più stretta competenza; tant

che lo stesso 1 0 giudice ha ritenuto necessario chiamare entrambi i professionisti a

chiarimenti, riuscendo, in tali sedi … soltanto ad accertare che gli stessi non reperirono

alcun esame necroscopico o autoptico della vittima …”.

I ricorrenti trascrivono (pag. 26 del ricorso) un brano della CTU, la quale, dopo una serie

di rilievi medico legali, spiega che “solo il passeggero poteva subire gravi lesioni

così gravi (sic!) a fronte dell’esiguità della lesività riscontrata al conducente. Nel caso

in oggetto solo l’ipotesi che la [omissis]occupasse il posto di passeggera può spiegare

come le lesioni così gravi attenessero lei e non il sig. [omissis] che, in quantità di

conducente ne pativa di modestissima entità”. Seguono una serie di altre considerazioni

comprovanti (a parere del consulente) che la [omissis]fosse la trasportata e non la conducente

del motoveicolo.

Anche sul punto la motivazione non è appagante. La lettura dei brani della consulenza

porta a ritenere che quello espresso è il risultato di un’indagine scientifica alla quale, per

confutarla, occorre dare un’adeguata risposta che abbia medesima dignità; non è sufficiente

sostenere che si tratti delle mere “supposizioni” di un ingegnere che s’è

camente” affidato ad un medico. Il giudice d’appello non solo non ha motivato alcuna

confutazione, per quanto non ha neppure spiegato l’oggetto della valutazione critica che

avrebbe dovuto svolgere l’ingegnere; sicché, lo svilimento probatorio della consulenza

finisce con l’essere immotivato ed incoerente.

4. — Il terzo argomento, su cui la sentenza fonda, riguarda le dichiarazioni rese dal Delli

Paoli. Costui, un’ora e mezza circa dopo il sinistro (alle 14,30 del 16.3.1992), dichiara

ai Carabinieri (il verbale è trascritto a pag. 25 del ricorso) di essersi trovato a bordo della

sua motocicletta insieme con la sua amica [omissis], quando, all’uscita di una curva,

il mezzo scivolava ed andava ad incastrarsi sotto la vettura antagonista. Nell’occasione,

egli aveva subito delle escoriazioni, mentre la ragazza sicuramente s’era rotta una gamba.

Risentito circa due mesi e mezzo dopo il fatto (il 25.5.1992), il [omissis] dichiara alla

Polizia che, in quell’occasione, alla guida della motocicletta c’era la [omissis]e non lui

e di avere riferito il falso ai Carabinieri, subito dopo il fatto, per evitare fastidi alla ragazza,

che egli sapeva non essere in possesso di patente idonea alla guida di motocicli di

grossa cilindrata; falso dichiarato perché all’epoca egli non immaginava la gravità del

fatto che avrebbe poi condotta la donna alla morte.

Nel valutare questi elementi probatori, la sentenza impugnata, discostandosi dalle conclusioni

alle quali era giunto il primo giudice, attribuisce veridicità alla seconda dichiarazione

e la nega alla prima. Sostiene che, nelle prime dichiarazioni (quelle immediatamente

successive al sinistro), il [omissis] “si astenne prudentemente da ogni dichiarazione

in ordine all’identità del conducente, limitandosi di fatto a dichiarare, genericamente:

<<mi trovavo a bordo della mia motocicletta>>, <<la mia moto scivolava di

lato, andando a urtare>> (anche la l° persona singolare <<percorrevo>>, non appare

univoca, potendo significare indifferentemente il ruolo suo di trasportato come quello

di conducente)”. Quanto alle successive dichiarazioni del [omissis], la sentenza sostiene

che, invece, “esse appaiono tutt’altro che ingiustificate (e tanto meno <<poco

veritiere e credibili>> come ritenuto dal I° giudice), ben essendo, viceversa, del lutto

credibile e verosimile che egli inizialmente intendesse, con le surriportate comunque

equivoche – dichiarazioni (rese quando ancora non era prevedibile il decesso della [omissis]),

evitare alla [omissis]medesima una imputazione di guida con patente inadeguata

a condurre motocicli di elevata cubatura e, verosimilmente, a se stesso quella

di incauto affidamento”.

Questa Corte doverosamente si astiene da qualsiasi valutazione circa i sospetti e le perplessità

che eventualmente suscitino il comportamento del [omissis]. Occorre, però,

rilevare che le osservazioni letterali e sintattiche della sentenza, concernenti le prime dichiarazioni

del [omissis], sono, in verità, inconsistenti, più che insignificanti. Ritenere,

poi, che esse, rese nell’imminenze del fatto (quando la gravità delle lesioni subite dalla

vittima non era ancora emersa), fossero dettate dall’intento di sottrarre sé e la [omissis]

da sanzioni per incauto affidamento e guida senza idonea patente ha un sicuro costrutto

logico. Tuttavia, l’argomentazione deve essere logicamente rapportata ad altre circostanze

emerse in atti e delle quale il giudice non tiene nessun conto: ossia che il [omissis] rese le seconde dichiarazioni (quelle del maggio 1992) quando la vittima non era

ancora deceduta (lo sarà nel luglio del 1992) e che egli successivamente fu sottoposto a

procedimento penale per omicidio colposo della [omissis], quale conducente del motociclo;

procedimento concluso con sentenza d’applicazione della pena su richiesta

dell’imputato.

Allora, in primo luogo, occorre motivare in ordine alla circostanza che nel procedimento

penale il [omissis] s’è poi addossata la responsabilità conseguente alla sua condotta di

guida, in secondo luogo, poi, c’è da tenere in giusta considerazione che se è logico sostenere

che egli, con le prime dichiarazioni, abbia inteso sottrarre sé e la vittima da sanzioni

(tutto sommato non d’eccessiva gravità), è altrettanto logico sostenere che con le

seconde dichiarazioni (rese quando ormai il quadro clinico della vittima s’era manifestato

in tutta la sua gravità) egli abbia inteso sottrarsi a ben più gravi conseguenze penali.

5. — In conclusione, di fronte a tale mole di perplessità suscitate dalla motivazione della

sentenza impugnata, è indispensabile la sua cassazione affinché il giudice del rinvio rivaluti

tutti gli elementi processuali emersi, alla luce delle sopra esposte considerazioni critiche. Vanno, dunque, accolti i primi tre motivi del ricorso, con conseguente assorbimento

del quarto motivo, che concerne la liquidazione del danno. Altrettanto assorbito

resta il ricorso incidentale che lamenta la mancata condanna degli attori alla restituzione

delle somme già percepite dalla compagnia.

Per questi motivi

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso. Dichiara assorbito il quarto. Cassa la

sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di [omissis]

in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.