Risarcimento danni sinistro comune Avvocato Parma

Risarcimento danni sinistro comune

estratto Cassazione Num. 22529 Anno 2014

[omissis] I motivi esaminati congiuntamente sono fondati, ed il ricorso va quindi, accolto.

Premesso che correttamente la Corte di merito ha individuato nell’art. 2051 c.c. la norma applicabile nella specie, la stessa ha poi erroneamente imputato alla condotta di guida del solo ciclista la responsabilità del fatto lesivo, quale caso fortuito, senza dare alcun conto della presenza della griglia fuori sede quale eventuale fatto concorrente e causativo del danno.

Ora, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali.

Con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, l’amministrazione rimane liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. 12.4.2013 n. 8935; Cass. 12.3.2013 n. 6101).

Peraltro, ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell’ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art. 1227, c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità della P.A (Cass. 2010 n. 9546 e succ. conformi).

La Corte di merito, come già detto, ha dato atto della ricorrenza del caso fortuito senza valutare l’efficienza causale o meno della griglia fuori posto, con eventuale applicazione dell’art. 1227 c.c.. Una tale valutazione dovrà essere oggetto del giudizio di rinvio con le eventuali conseguenze giuridiche indicate. La cassazione avviene, quindi, con rinvio [omissis]